CONDIZIONI DI VENDITA
§ 1. Validità
Par. I Le seguenti condizioni di vendita si applicano soltanto nei confronti di imprese ai sensi dell'art. 14 BGB (c.c. ted.) per tutti i contratti, le forniture e i servizi, compresi quelli di consulenza, aventi a oggetto la vendita di prodotti di ISM ai propri clienti. Non si applicano le condizioni dell’acquirente, anche qualora ISM non vi si opponga espressamente.
Par. II Le presenti condizioni sono valide anche qualora ISM non vi faccia esplicitamente riferimento, ad esempio nel caso di rapporti commerciali continuativi.
§ 2. Offerta e conclusione
Par. I Con la presentazione di un “ordine”, l’acquirente sottopone alla ditta ISM un’offerta per la stipula di un contratto. Le commesse iniziali si ritengono accettate se non vengono espressamente respinte da ISM entro 20 giorni, mentre per le commesse successive si applica un termine di 10 giorni. L’ipotesi di accettazione non è contemplata nel caso in cui l’acquirente alteri i prezzi di listino senza aver prima consultato ISM.
Par. II La documentazione e le immagini (disegni, specifiche di peso e misure) relative all’offerta si intendono come puramente indicative.
Par. III Eventuali accordi verbali non contemplati dal contratto di compravendita scritto o assicurazioni fornite da addetti alle vendite o rappresentanti commerciali richiedono sempre la conferma scritta da parte di ISM.
§ 3. Termini di consegna, ritardo e mancata consegna
Par. I I termini di consegna sono da indendersi come puramente indicativi, a meno che ISM non abbia fornito una conferma scritta vincolante. ISM sarà messa in mora solo previo sollecito, che dovrà avvenire in forma scritta.
Par. II Dovranno essere inoltre rispettate le scadenze previste dall’art. 281 BGB (risarcimento danni al posto della prestazione) e dell’art. 323 BGB (recesso), pari almeno a 30 giorni lavorativi.
Par. III Eventi di forza maggiore e altri ostacoli imprevisti equiparabili, in particolare le vertenze di lavoro, autorizzano sia ISM che l’acquirente a prorogare i termini di consegna e di accettazione per la durata dell’impedimento, senza tuttavia superare le tre settimane; ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze si presentino per un fornitore a monte. Allo scadere del termine, sia ISM che l’acquirente avranno facoltà di recedere dal contratto.
Par. IV ISM non risponde in alcun caso per le consegne avvenute in ritardo o non effettuate per cause imputabili a fornitori a monte.
§ 4. Esecuzione delle consegne
Par. I Le consegne si intendono franco fabbrica ISM, per cui le spese e il rischio del trasporto sono a carico dell’acquirente. Sono ammesse consegne parziali purché avvengano in misura ragionevole. Esse sono considerate consegne a sé stanti. A partire da un valore netto della merce di 500,00 euro, la spedizione sul territorio tedesco è gratuita. Al di sotto di un valore netto della merce di 150,00 euro è addebitato un sovrapprezzo forfettario di 5,00 euro.
Par. II Se la spedizione è ritardata per cause imputabili all'acquirente, l’immagazzinamento della merce e i relativi rischi sono a carico di quest’ultimo.
Par. III Eventuali costi aggiuntivi per modalità di consegna richieste dall’acquirente, ad es. per posta o corriere espresso, sono a carico dell’acquirente stesso.
§ 5. Prezzi e pagamento
Par. I ISM si riserva il diritto di alzare i prezzi se la consegna della merce è prevista dopo quattro mesi (o oltre) dalla stipula del contratto ed è in grado di documentare un aumento dei costi a suo carico.
Par. II Le fatture di ISM sono dovute immediatamente. Il termine di pagamento concordato è entro 30 giorni senza sconti.
Par. III Per il pagamento di cambiali, lo sconto è a carico dell’acquirente ed è dovuto immediatamente senza alcuna detrazione. Non sono concessi sconti agli acquirenti in ritardo di pagamento di consegne precedenti. Una modalità di pagamento eventualmente pattuita è meramente indicativa.
Par. IV Se all’accettazione di una cambiale le condizioni di pagamento non vengono del tutto rispettate o ISM viene a conoscenza di circostanze in base alle quali possa a buon diritto dubitare della solvibilità dell’acquirente in ottemperanza al proprio dovere di prudenza nella conduzione degli affari, qualsiasi cambiale ed effetto attivo saranno immediatamente dovuti, indipendentemente dalla scandenza concordata. ISM ha altresì facoltà, fatti salvi gli ulteriori diritti previsti per legge, di eseguire le consegne in sospeso solo dietro pagamento anticipato o di esigere garanzie adeguate, nonché di recedere dal contratto o richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione.
Par. V Sono ammesse compensazioni solo in caso di pretese indiscusse o determinate per vie legali. Anche il diritto di ritenzione è ammesso solo in caso di pretese indiscusse o determinate per vie legali.
§ 6. Riserva di proprietà
Par. I ISM si riserva la proprietà della merce finché non saranno stati soddisfatti tutti i crediti avanzati nei confronti dell’acquirente nell’ambito del rapporto commerciale, inclusi i crediti futuri derivanti da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente. Lo stesso vale se i crediti di ISM sono inclusi singolarmente o complessivamente in una fattura corrente e il saldo è stato effettuato e riconosciuto. In caso di violazione di importanti obblighi contrattuali, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, l’intero saldo dovuto sarà immediatamente esigibile. ISM ha dunque facoltà di ritirare la merce e a tal fine potrà accedere all’azienda dell’acquirente e riprendere possesso della merce riservata, rimettendola in vendita a propria discrezione. I proventi della vendita, al netto del consueto margine di profitto e di eventuali costi sostenuti, saranno riconosciuti all’acquirente in detrazione alle sue obbligazioni, fatto salvo il pagamento di eventuali eccedenze. Il ritiro e il pignoramento dell’oggetto da parte di ISM comportanto un recesso dal contratto solo qualora ISM lo dichiari espressamente per iscritto.
Par. II L’acquirente è autorizzato ad alienare a sua volta o a trasformare successivamente la merce nell’ambito del regolare svolgimento della sua attività commerciale. Ogni pretesa da ciò derivante viene ceduta sin d’ora dall’acquirente a ISM. Se l’acquirente dovesse alienare la merce riservata insieme ad altra merce non consegnata da ISM, la cessione sarà limitata all’importo dei crediti fatturati da ISM. ISM ha la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere al recupero dei crediti.
Par. III L’ipoteca o la concessione in garanzia della merce riservata a beneficio di terzi non è ammissibile senza il consenso di ISM. In caso di pignoramento o altri interventi da parte di terzi, l’acquirente è tenuto ad informare immediatamente ISM per iscritto.
§ 7. Notifica di difetti e garanzia
Abs. I L’acquirente è tenuto ad ispezionare immediatamente dopo la ricezione la merce presa in consegna per verificarne la quantità e la qualità. Il cliente deve notificare per iscritto a ISM eventuali difetti evidenti entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Fa fede il momento della ricezione del reclamo da parte di ISM. In caso di difetti occulti, si applicano le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni sulla vendita commerciale ai sensi degli artt. 377 e 378 HGB (codice commerciale tedesco).
Par. II A fronte di contestazioni fondate, ISM procederà a sua scelta alla riparazione o alla sostituzione della merce difettosa. Per la riparazione dei difetti l’acquirente concederà a ISM un periodo di tempo di ragionevole lunghezza e la possibilità di mettere a disposizione l’oggetto contestato o campione di esso; in caso contrario, la garanzia decadrà.
Par. III Il termine per l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 437 BGB (adempimento successivo, recesso, riduzione e risarcimento danni) deve essere necessariamente fissato per iscritto ed essere pari ad almeno 30 giorni lavorativi.
Par. IV La garanzia sulla merce nuova è limitata 2 anni, mentre viene esclusa completamente sulla merce usata.
Par. V Le disposizioni degli artt. 7 I - 7 IV non si applicano alla fattispecie dell’art. 478 BGB (ricorso dell’imprenditore in caso di vendita di un bene di consumo).
§ 8. Limitazione generale della responsabilità
Abs. I La responsabilità di ISM è disciplinata esclusivamente dalle presenti disposizioni. La responsabilità colposa di ISM è limitata all’evento doloso o di grave diligenza, a meno che non
- riguardi un obbligo contrattuale fondamentale,
- riguardi lesioni fisiche e minacce alla vita o alla salute,
- riguardi la responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto ProdHaftG o ai sensi di altre norme cogenti in materia di responsabilità.
Par. II La limitazione di responsabilità vale allo stesso modo per l’acquirente.
§ 9. Altre disposizioni
Par. I Il luogo dell’adempimento nonché foro esclusivo per le consegne, i pagamenti e qualsiasi controversia tra le parti è la sede di ISM. Tuttavia, a discrezione di ISM, l'acquirente può essere citato in giudizio anche presso il proprio foro competente.
Par. II I rapporti fra le parti sono disciplinati unicamente dal diritto in vigore nella Repubblica federale tedesca, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.
Par. III Le modifiche, le integrazioni e i patti accessori ai contratti necessitano della forma scritta, la quale si applica anche alla rinuncia alla presente clausola della forma scritta. La forma scritta prevista per contratto è soddisfatta per mezzo dell’invio di un fax recante una firma