CONDIZIONI DI VENDITA
§ 1. Validità
Abs. I Le seguenti condizioni di vendita si applicano solo nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB per tutti i contratti, le consegne e le altre prestazioni, comprese le prestazioni di consulenza, che riguardano la vendita di prodotti di ISM ai loro clienti. Le condizioni dell'acquirente non si applicano, nemmeno se ISM non le contesta esplicitamente di nuovo.
Abs. II Nel caso di rapporti commerciali continuativi, ciò vale anche nel caso in cui ISM non si sia richiamata esplicitamente a questo durante il corso dei rapporti.
§ 2. Offerta e conclusione
Abs. I Con la presentazione dell'"Ordine", l'acquirente fa un'offerta alla Fa ISM per la conclusione del contratto. Per i primi ordini, l'ordine è considerato accettato se non viene espressamente rifiutato da ISM entro 20 giorni; per gli ordini successivi, il termine è di 10 giorni. Questa presunzione di accettazione non si applica se l'acquirente ha modificato i prezzi di catalogo della Fa. ISM senza previa consultazione.
Abs. II I documenti e le illustrazioni (disegni, indicazioni di peso e misura) che accompagnano l'offerta sono solo indicativi.
Abs. III Qualora i venditori o i rappresentanti commerciali stipulino accordi collaterali verbali o forniscano garanzie che vanno oltre il contratto di acquisto scritto, questi necessitano sempre di conferma scritta da parte di ISM.
§ 3. Scadenze di consegna, ritardo e mancata consegna
Abs. I Le scadenze di consegna sono considerate solo come concordate approssimativamente, a meno che ISM non abbia fornito un impegno scritto esplicitamente vincolante. Pertanto, ISM non è in ritardo senza sollecito, che deve avvenire per iscritto.
Abs. II Allo stesso modo, le scadenze necessarie per § 281 BGB (risarcimento danni in luogo della prestazione) e § 323 BGB (recesso) devono essere effettuate per iscritto e devono essere di almeno 30 giorni lavorativi.
Abs. III Eventi di forza maggiore, nonché ostacoli imprevisti equivalenti, in particolare conflitti di lavoro, autorizzano sia ISM che il compratore a prorogare i termini di consegna o di accettazione per la durata dell'impedimento, ma non oltre tre settimane; ciò vale anche se tali circostanze si verificano presso i fornitori a monte. Trascorso tale termine, sia ISM che il compratore hanno il diritto di recedere dal contratto.
Abs. IV ISM non è in alcun caso responsabile per ritardi o mancate consegne causati da colpa del fornitore precedente.
§ 4. Esecuzione delle consegne
Abs. I Le consegne avvengono dal magazzino ISM a spese e rischio dell'acquirente. Le consegne parziali sono consentite nella misura ragionevole. Esse sono considerate come consegne autonome. A partire da un valore netto della merce di 500,00 euro, la spedizione avviene senza spese di trasporto all'interno della Germania. Sotto i 150,00 euro di valore netto della merce, viene addebitato un supplemento per piccole quantità di 5,00 euro.
Abs. II Se la spedizione è ritardata per colpa dell'acquirente, la merce sarà immagazzinata a spese e rischio dell'acquirente.
Abs. III I costi aggiuntivi per il metodo di spedizione richiesto dall'acquirente, ad esempio per posta, corriere o espresso, sono a carico di quest'ultimo.
§ 5. Prezzi e pagamento
Abs. I ISM ha il diritto di aumentare i prezzi se la merce deve essere consegnata solo quattro mesi (o più) dopo la conclusione del contratto e se la situazione dei costi presso ISM è cambiata comprovabilmente.
Abs. II Le fatture di ISM sono immediatamente esigibili. L'obiettivo di pagamento standard è di 30 giorni netti.
Abs. III Nel caso di pagamento tramite cambiale, le spese di sconto sono a carico del compratore e devono essere pagate immediatamente senza detrazioni. Non vengono concessi sconti se il compratore è in ritardo con il pagamento delle consegne precedenti. Se è stato concordato un determinato modo di pagamento, questo è l'unico vincolante.
Abs. IV Se le condizioni di pagamento non vengono rispettate integralmente al momento dell'incasso di una cambiale o se emergono fatti che, secondo il ragionevole giudizio commerciale di ISM, mettono in dubbio l'affidabilità creditizia del compratore, ogni cambiale e il credito cambiario – indipendentemente dalla scadenza concordata – diventano immediatamente esigibili. ISM ha inoltre il diritto, fatto salvo ogni altro diritto legale, di eseguire le consegne ancora in sospeso solo previo pagamento anticipato, o di richiedere garanzie adeguate, o di recedere dal contratto, o di richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione.
Abs. V Le compensazioni sono possibili solo con richieste indiscusse o accertate legalmente. Anche le trattenute sono possibili solo per richieste indiscusse o accertate legalmente.
§ 6. Riserva di proprietà
Abs. I ISM si riserva la proprietà della merce fino a quando tutti i crediti nei confronti del compratore derivanti dal rapporto commerciale, compresi quelli futuri anche da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente, non siano stati saldati. Ciò vale anche se singoli o tutti i crediti di ISM sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato estratto e riconosciuto. In caso di violazione di obblighi contrattuali importanti, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, l'intero saldo del debito diventa immediatamente esigibile. ISM ha allora il diritto di ritirare la merce e può, a tal fine, accedere ai locali dell'acquirente, prendere possesso della merce riservata e disporne al meglio mediante vendita libera a sua discrezione. Il ricavato sarà imputato al compratore, detratta la consueta margine commerciale e i costi sostenuti, per le sue obbligazioni, e un eventuale eccedenza sarà pagata. Il ritiro e il pignoramento dell'oggetto da parte di ISM costituiscono una risoluzione del contratto solo se ISM lo dichiara espressamente per iscritto.
Abs. II Il compratore ha il diritto di rivendere o trasformare la merce nell'ambito di una normale attività commerciale. I crediti derivanti da ciò li cede già ora a ISM. Se la merce riservata viene venduta dal compratore insieme ad altre merci non fornite da ISM, la cessione vale solo per l'importo dei crediti indicati nelle fatture di ISM. ISM ha il diritto, ma non l'obbligo, di incassare il credito.
Abs. III Qualsiasi pegno o trasferimento di garanzia della merce soggetta a riserva a favore di terzi è vietato senza il consenso di ISM. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente ISM per iscritto.
§ 7. Reclamo per difetti e garanzia
Abs. I L'acquirente deve esaminare la merce ricevuta immediatamente dopo l'arrivo per quantità e qualità. I difetti evidenti devono essere denunciati entro 10 giorni dall'arrivo della merce mediante comunicazione scritta a ISM, con l'ingresso della denuncia presso ISM che è determinante. Per i difetti nascosti si applicano le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni relative all'acquisto commerciale ai sensi dei §§ 377 e 378 HGB.
Abs. II In caso di reclami giustificati, ISM procederà, a sua scelta, alla riparazione della merce difettosa o alla sostituzione. Per la rimozione dei difetti, l'acquirente deve concedere a ISM il tempo e l'opportunità necessari a sua discrezione, in particolare mettendo a disposizione l'oggetto contestato o un campione dello stesso; in caso contrario, la garanzia decade.
Abs. III Il termine necessario per far valere i diritti di cui al § 437 BGB (adempimento, recesso, riduzione e risarcimento danni) deve essere fissato per iscritto e deve essere di almeno 30 giorni lavorativi.
Abs. IV La garanzia è limitata a 2 anni per beni nuovi, mentre per beni usati la garanzia è completamente esclusa.
Abs. V Le disposizioni dei § 7 I fino a § 7 IV non si applicano se si tratta di un caso ai sensi del § 478 BGB (regresso dell'imprenditore in caso di acquisto di beni di consumo).
§ 8. Limitazione generale della responsabilità
Abs. I La responsabilità di ISM è regolata esclusivamente dalle condizioni esistenti. Una responsabilità di ISM basata su colpa è limitata alla presenza di dolo o negligenza grave, salvo che,
- è coinvolto un obbligo essenziale del contratto,
- riguarda la violazione dell'integrità fisica, della vita o della salute,
- si tratta della responsabilità ai sensi del ProdHaftG, o di altre norme di responsabilità vincolanti.
Abs. II La limitazione della responsabilità si applica di conseguenza all'acquirente.
§ 9 Restituzione di imballaggi ai sensi del § 15 Ass. 1 VerpackG
Abs. I Il termine “imballaggi” si riferisce esclusivamente ai materiali che utilizziamo per consentire il trasporto o per proteggere le nostre merci durante il trasporto. Gli imballaggi di vendita sono già autorizzati da un sistema duale e sono quindi esclusi dai paragrafi successivi.
Abs. II Se il committente decide di restituire imballaggi di riutilizzo o di trasporto soggetti all'obbligo di restituzione di ISM, tali imballaggi devono essere restituiti gratuitamente presso la sede di ISM.
Ass. III Se tra queste imballaggi ci sono anche quelli che non provengono da consegne di ISM e/o se la quantità di queste imballaggi supera la misura abituale e le capacità di ritiro di ISM, il ritiro di queste imballaggi può essere rifiutato. La valutazione della misura abituale e delle capacità è effettuata da ISM.
Ass. IV Se tra le imballaggi restituiti ci sono quelli che non provengono da consegne di ISM, l'ordinante è obbligato a rimborsare a ISM i costi derivanti dallo smaltimento.
Ass. V Su richiesta di ISM, l'ordinante dimostra tramite documenti idonei (come ad esempio documenti di consegna) che le imballaggi restituiti provengono da consegne di ISM.
§ 10. Altro
Ass. I Il luogo di adempimento e il foro esclusivo per le consegne e i pagamenti, nonché per tutte le controversie che sorgono tra le parti, è la sede di ISM. A scelta di ISM, l'acquirente può essere citato in giudizio anche presso il suo foro.
Ass. II Le relazioni tra le parti sono regolate esclusivamente dal diritto interno vigente nella Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto di vendita delle Nazioni Unite.
Ass. III Modifiche, integrazioni e accordi accessori ai contratti devono essere effettuati per iscritto, il che vale anche per l'abrogazione di questa clausola di forma scritta. Questa forma scritta contrattuale è rispettata con l'invio di un fax firmato.
§ 9 Restituzione di imballaggi ai sensi del § 15 Ass. 1 VerpackG
Ass. I Il termine “imballaggi” si riferisce esclusivamente ai materiali che utilizziamo per consentire il trasporto o per proteggere le nostre merci durante il trasporto. Le imballaggi di vendita sono già autorizzate da un sistema duale e sono quindi escluse dai paragrafi successivi.
Ass. II Se l'ordinante decide di restituire imballaggi di riutilizzo o di trasporto soggetti all'obbligo di ritiro di ISM, queste imballaggi devono essere restituite gratuitamente presso la sede di ISM.
Ass. III Se tra queste imballaggi ci sono anche quelli che non provengono da consegne di ISM e/o se la quantità di queste imballaggi supera la misura abituale e le capacità di ritiro di ISM, il ritiro di queste imballaggi può essere rifiutato. La valutazione della misura abituale e delle capacità è effettuata da ISM.
Ass. IV Se tra le imballaggi restituiti ci sono quelli che non provengono da consegne di ISM, l'ordinante è obbligato a rimborsare a ISM i costi derivanti dallo smaltimento.
Ass. V Su richiesta di ISM, l'ordinante dimostra tramite documenti idonei (come ad esempio documenti di consegna) che le imballaggi restituiti provengono da consegne di ISM.

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